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Domande frequenti. Risposte brevi, con le fonti.

Le domande ricorrenti su comunità energetiche rinnovabili (CER), autoconsumo e accordi di compravendita di energia elettrica (PPA, Power Purchase Agreement). Ogni risposta apre con due righe che rispondono alla domanda e chiude con le fonti primarie, con la data del documento e della verifica.

Ultima revisione: · Fonti verificate il

12 domande

Comunità energetiche rinnovabili.

Che cos'è una CER, chi può entrare, come si calcolano l'energia condivisa e la tariffa premio, chi fa da referente, se il contributo PNRR è ancora disponibile.

Che cos'è una comunità energetica rinnovabile (CER)?

È una comunità i cui soci o membri condividono l'energia prodotta da impianti rinnovabili nella disponibilità e sotto il controllo della comunità. Per legge il suo obiettivo principale sono benefici ambientali, economici o sociali per i soci o membri e per le aree locali, non profitti finanziari.

La disciplina è nell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, nel testo in vigore dal 19 aprile 2026. La partecipazione è aperta e volontaria; i poteri di controllo spettano ai soci o membri situati nel territorio in cui si trovano gli impianti per la condivisione.

Secondo le Regole operative del GSE (versione del 16 luglio 2025) una configurazione CER deve avere almeno due soci o membri, come clienti finali o produttori, e almeno due punti di connessione distinti, collegati a un'utenza di consumo e a un impianto di produzione.

Il GSE indica che al 31 agosto 2026 le configurazioni CER con contratti attivi o in fase di finalizzazione erano oltre 4.800, con circa 400 MW di impianti e oltre 51.000 punti di connessione (comunicato stampa del 7 settembre 2026).

Nel glossario: Comunità energetica rinnovabile (CER), Energia condivisa, CACER.

Fonti

Chi può entrare in una CER?

Possono essere soci o membri persone fisiche, anche nell'ambito del loro condominio, PMI, associazioni, enti religiosi e del Terzo settore, enti di ricerca e formazione, amministrazioni locali dell'elenco ISTAT e gli altri soggetti elencati dall'art. 31 del D.Lgs. 199/2021. Per le imprese la partecipazione non può essere l'attività commerciale e industriale principale.

Per accedere alla tariffa incentivante del DM MASE 414/2023, tra le imprese sono ammesse come soci o membri solo le PMI. Secondo il GSE (pagina consultata il 2 ottobre 2026) non possono essere soci o membri, ad esempio, le amministrazioni centrali, le grandi imprese e le imprese private con codice ATECO prevalente 35.1, 35.11.00, 35.12.00 o 35.15.00.

I clienti finali che partecipano mantengono i diritti di cliente finale, compresa la scelta del venditore, e possono recedere in ogni momento, salvi corrispettivi equi e proporzionati per gli investimenti.

Le parole «anche nell'ambito del loro condominio» sono state aggiunte dal D.L. 21/2026, convertito dalla L. 49/2026.

Nel glossario: Comunità energetica rinnovabile (CER).

Fonti

Che cos'è l'energia condivisa e come si calcola?

È, ora per ora, il minimo tra l'energia immessa in rete dagli impianti e l'energia prelevata ai fini della condivisione dai punti di connessione della configurazione nella stessa zona di mercato. Tariffa premio e contributo di valorizzazione si calcolano sulla quota riferita ai punti sotto la stessa cabina primaria.

È la regola di calcolo della regolazione ARERA vigente, il TIAD (Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel, aggiornato con la delibera 15/2024/R/eel). L'energia autoconsumata, base del contributo di valorizzazione, è la parte dell'energia condivisa che riguarda i soli punti di connessione nell'area della stessa cabina primaria.

Dal 24 gennaio 2026 la legge (D.Lgs. 199/2021, art. 2, come modificato dal D.Lgs. 3/2026) definisce l'energia condivisa su ciascun periodo rilevante non superiore all'ora. ARERA ha avviato l'adeguamento con la delibera 223/2026/R/eel: la fase sulla condivisione nelle configurazioni di autoconsumo diffuso è prevista entro il 30 giugno 2027.

Nel glossario: Energia condivisa, Energia autoconsumata, Cabina primaria, Zona di mercato, Testo integrato autoconsumo diffuso (TIAD).

Perché la cabina primaria è decisiva?

La legge consente di condividere energia nella stessa zona di mercato, ma per accedere agli incentivi e alle restituzioni tariffarie impianti e utenze devono essere connessi alla stessa cabina primaria. Le aree sottese alle cabine primarie sono convenzionali: le definiscono i distributori e le pubblica il GSE.

Per il TIAD una cabina primaria è una stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione, con almeno un trasformatore verso la media tensione dedicato alla rete di distribuzione. L'appartenenza all'area si riferisce all'indirizzo di fornitura del POD.

Il requisito vale per tutte le configurazioni che chiedono la tariffa premio: i punti di connessione di impianti e consumi devono ricadere nell'area della stessa cabina primaria (DM MASE 414/2023, art. 3).

Per le isole minori non interconnesse il limite della cabina primaria non si applica ai fini delle restituzioni tariffarie e degli incentivi.

Nel glossario: Cabina primaria, Zona di mercato, Tariffa premio (TIP).

Quanto vale la tariffa premio (TIP) sull'energia condivisa?

La tariffa premio del DM MASE 414/2023 ha una parte fissa che dipende dalla taglia dell'impianto e una parte variabile pari a max(0; 180 - Pz), dove Pz è il prezzo zonale orario, con un tetto. Spetta per 20 anni dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto e la tariffa spettante resta ferma per tutto il periodo.

Le fasce (DM 414/2023, Allegato 1): fino a 200 kW 80 €/MWh più la parte variabile, con un massimo di 120 €/MWh; tra 200 e 600 kW 70 €/MWh, massimo 110; oltre 600 kW 60 €/MWh, massimo 100. La parte variabile vale quindi da 0 a 40 €/MWh e si annulla quando Pz è pari o superiore a 180 €/MWh.

Per il fotovoltaico la tariffa aumenta di 4 €/MWh nelle Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) e di 10 €/MWh in quelle del Nord. Nelle Regole operative GSE (versione del 16 luglio 2025) la maggiorazione si somma dopo il tetto: il massimo per il fotovoltaico è 120, 124 o 130 €/MWh (Sud, Centro, Nord) fino a 200 kW, 110, 114 o 120 tra 200 e 600 kW, 100, 104 o 110 oltre 600 kW.

La tariffa si applica alla quota di energia condivisa tramite la rete sottesa alla stessa cabina primaria. Tutta l'energia immessa resta del produttore, che può venderla sul mercato o al GSE con il ritiro dedicato; il GSE eroga la tariffa premio insieme al corrispettivo di valorizzazione.

Nel glossario: Tariffa premio (TIP), Prezzo zonale (Pz), Cabina primaria, Contributo di valorizzazione (CACV).

Che cos'è il contributo di valorizzazione e quanto vale?

È il contributo definito da ARERA sull'energia autoconsumata, che il GSE eroga insieme alla tariffa premio. Per le CER è pari all'energia autoconsumata del mese per la parte variabile della tariffa di trasmissione in bassa tensione (TRAS_E), che nel 2026 vale 1,190 c€/kWh, cioè 11,90 €/MWh.

La TRAS_E valeva 1,057 c€/kWh nel 2024 e 1,189 c€/kWh nel 2025 (ARERA, pagina sulla tariffa di trasmissione e tabelle della delibera 573/2025/R/eel, consultate il 2 ottobre 2026).

Per gli impianti oltre 1 MW inseriti in una configurazione il GSE riconosce solo il contributo di valorizzazione, non la tariffa premio.

Per i gruppi di autoconsumatori il contributo comprende anche la componente variabile di distribuzione BTAU più elevata, per l'energia degli impianti dello stesso edificio, e le perdite di rete evitate (1,2% in media tensione, 2,6% in bassa tensione), valorizzate al prezzo zonale orario.

Nel glossario: Contributo di valorizzazione (CACV), Energia autoconsumata, Tariffa premio (TIP), Gruppo di autoconsumatori.

Quali impianti possono accedere alla tariffa premio?

Impianti a fonti rinnovabili nuovi o potenziamenti, ciascuno con potenza fino a 1 MW, entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021 e, per le CER, dopo la regolare costituzione della comunità. Impianti e punti di prelievo devono trovarsi nell'area della stessa cabina primaria.

Il limite di 1 MW è un requisito per l'incentivo (D.Lgs. 199/2021, art. 8; DM MASE 414/2023, art. 3), non un limite di potenza della CER: per gli impianti oltre 1 MW il GSE riconosce solo il contributo di valorizzazione.

Gli impianti già esistenti possono far parte della CER per non più del 30% della potenza complessiva della comunità. Per il fotovoltaico i moduli devono essere di nuova costruzione.

Per gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dall'efficacia del DM 414/2023, anche prima della costituzione della CER, l'accesso all'incentivo richiede documenti che provino che l'impianto è stato realizzato per essere inserito in una comunità (D.L. 19/2025, art. 1-ter).

Nel glossario: Tariffa premio (TIP), Cabina primaria, Contributo di valorizzazione (CACV).

Gli impianti di una CER possono appartenere a un produttore terzo?

Sì: secondo il GSE gli impianti di una CER possono essere messi a disposizione anche da un produttore terzo che non è socio o membro. Tutti gli impianti della configurazione devono però essere nella disponibilità e sotto il controllo della comunità.

L'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, che può venderla sul mercato o cederla al GSE con il ritiro dedicato; il GSE eroga la tariffa premio insieme al corrispettivo di valorizzazione.

Un produttore terzo con un impianto nella configurazione può fare da referente della CER solo se è una ESCo certificata UNI CEI 11352 (Regole operative GSE, versione del 16 luglio 2025).

Ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione degli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della comunità (D.Lgs. 199/2021, art. 31).

Nel glossario: Comunità energetica rinnovabile (CER), Referente, ESCo certificata UNI CEI 11352, Ritiro dedicato (RID).

Fonti

Chi è il referente di una CER e chi può svolgere il ruolo?

Il referente gestisce la richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, è responsabile del trattamento dei dati ed è controparte del contratto con il GSE. Nella CER il referente è la comunità stessa, che può dare un mandato senza rappresentanza annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Secondo le Regole operative GSE (versione del 16 luglio 2025) il referente di una CER può essere: la comunità, nella persona del legale rappresentante; un produttore membro; un cliente finale membro; un produttore terzo con un impianto nella configurazione che sia una ESCo certificata UNI CEI 11352.

I clienti finali individuano inoltre, con un contratto di diritto privato, un soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa (D.Lgs. 199/2021, art. 32).

Nel glossario: Referente, ESCo certificata UNI CEI 11352, Comunità energetica rinnovabile (CER).

Il contributo PNRR in conto capitale è ancora disponibile?

Lo sportello per le domande si è chiuso il 30 novembre 2025, termine perentorio. Dal 2026 il programma è gestito dal GSE (D.L. 19/2026, art. 27) e, secondo il GSE, le iniziative finanziate devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione dell'accordo di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Il contributo copre fino al 40% dei costi ammissibili per CER e gruppi di autoconsumatori con impianti in Comuni sotto i 50.000 abitanti (DM MASE 127/2025); gli autoconsumatori a distanza ne sono esclusi. Il costo di investimento massimo ammissibile va da 1.500 €/kW fino a 20 kW a 1.050 €/kW oltre 600 kW e fino a 1.000 kW (DM 414/2023, Allegato 2).

Secondo la pagina del GSE consultata il 2 ottobre 2026 la dotazione è di 1.041,5 milioni di euro: 795,5 milioni iniziali più 246 milioni aggiunti dopo l'entrata in vigore della Legge 7 agosto 2026, n. 152. Al 30 novembre 2025 le domande ammontavano a 1.456 milioni di euro per 3.343,8 MW di impianti.

I progetti idonei non finanziati per esaurimento della dotazione restano in elenco per eventuali scorrimenti e possono comunque ricevere la tariffa premio per 20 anni. Le Regole Facility CACER del GSE (27 marzo 2026) hanno abrogato il vincolo di completare i lavori entro il 30 giugno 2026.

Nel glossario: Contributo PNRR per CER e gruppi di autoconsumatori, Fattore di riduzione F, Gruppo di autoconsumatori.

La tariffa premio è cumulabile con contributi in conto capitale?

Sì, con contributi fino al 40%: in tal caso la tariffa si riduce con un fattore F che varia linearmente da 0, senza contributo, a 0,50, con un contributo del 40%. La riduzione non si applica all'energia condivisa da punti di prelievo di enti territoriali, enti religiosi, enti del Terzo settore e di protezione ambientale e persone fisiche.

L'esenzione per le persone fisiche è stata aggiunta, e quella per le «autorità locali» tolta, dal DM MASE 127/2025.

Se l'energia condivisa incentivata supera il 55% dell'energia immessa (45% con un contributo in conto capitale), la parte di tariffa eccedente va destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali sul territorio; la verifica è annuale, a cura del GSE.

La tariffa non si applica alla quota di potenza fotovoltaica che ha avuto accesso al Superbonus, per la quale resta il solo contributo di restituzione tariffaria, e non è cumulabile con altri incentivi in conto esercizio.

Nel glossario: Fattore di riduzione F, Tariffa premio (TIP), Contributo PNRR per CER e gruppi di autoconsumatori.

Entro quando si ottiene la tariffa premio e come paga il GSE?

La tariffa si applica fino al trentesimo giorno dopo il raggiungimento di 5 GW di potenza incentivata e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 (DM MASE 414/2023, art. 1). La domanda va presentata al GSE entro 120 giorni dall'entrata in esercizio degli impianti.

Con una domanda tardiva si perde la tariffa per il periodo tra l'entrata in esercizio e la domanda. Si può chiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità del progetto: è volontaria, non è condizione per gli incentivi e il GSE risponde entro 60 giorni.

Secondo le Regole operative (versione del 16 luglio 2025) il GSE versa un acconto mensile stimato e, dall'anno successivo ed entro il 15 maggio, il conguaglio sulle misure reali; per l'acconto usa parametri convenzionali, tra cui un coefficiente di contemporaneità di 0,60. Gli importi si pagano al raggiungimento di 50 euro (pagina GSE «Corrispettivi e tariffa», consultata il 2 ottobre 2026).

Ogni anno il GSE fattura, per impianto, un corrispettivo a copertura dei suoi costi e lo compensa sugli incentivi: nulla fino a 3 kW, 15 euro tra 3 e 20 kW, oltre 20 kW 15 euro più 1 euro per ogni kW oltre i primi 20, importi a cui si aggiunge l'IVA (DM MASE 106/2024, Allegati 1 e 2).

Nel glossario: Tariffa premio (TIP).

Come circola l'energia in una comunità energetica rinnovabile (CER)

Tre piani, letti in ordine: la rete, il calcolo ora per ora, gli incentivi.

  • Energia immessa
  • Energia prelevata
  • Energia condivisa
  • Tariffa premio, contributo e riparto
  • Area della cabina primaria
  1. La rete. L'impianto immette energia nella rete di distribuzione; i membri prelevano dalla stessa rete. Per accedere agli incentivi e alle restituzioni tariffarie, impianti e utenze devono essere connessi alla stessa cabina primaria (D.Lgs. 199/2021, art. 31). Le aree sottese alle cabine primarie sono convenzionali: le definiscono i distributori e le pubblica il GSE (TIAD, art. 1 e art. 10).
  2. Il calcolo, ora per ora. In ogni ora l'energia condivisa è la minore tra l'energia immessa e quella prelevata ai fini della condivisione dai punti della configurazione nella stessa zona di mercato (TIAD, art. 1, lett. t). La parte che riguarda i soli punti sotto la stessa cabina primaria è l'energia autoconsumata, base del contributo di valorizzazione (TIAD, art. 1, lett. r). Dal 24 gennaio 2026 la legge definisce l'energia condivisa su periodi non superiori all'ora (D.Lgs. 199/2021, art. 2); l'adeguamento delle regole ARERA è in corso (delibera 223/2026/R/eel).
  3. Gli incentivi. Il GSE eroga la tariffa premio (TIP) sulla quota di energia condivisa sotto la stessa cabina primaria, insieme al contributo di valorizzazione (DM 414/2023, art. 4). Li riconosce al Soggetto Referente, controparte del contratto con il GSE (GSE, pagina sulle configurazioni); nella CER il referente è la comunità stessa, che può dare mandato a un altro soggetto (TIAD, art. 1, lett. hh). I partecipanti individuano con un contratto di diritto privato il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa (D.Lgs. 199/2021, art. 32). L'energia immessa resta nella disponibilità del produttore, che la vende sul mercato o la cede al GSE con il ritiro dedicato (DM 414/2023, art. 4). Il GSE versa la tariffa con un acconto mensile stimato e un conguaglio sulle misure reali (Regole operative GSE, par. 2.2.2.1.2).

Ora per ora

Profili illustrativi di una giornata: forme, non misure di un impianto o di una comunità reali.

  • Energia condivisa (minimo dell'ora)
  • Immessa oltre la prelevata
  • Prelevata oltre l'immessa

Dalle 13 alle 14: l'immessa supera la prelevata: la condivisa è pari alla prelevata, il resto è immesso senza essere condiviso.

10 domande

Autoconsumo in sito, a distanza, in gruppo.

Le forme di autoconsumo previste dalla norma, l'impianto di proprietà di un terzo, l'autoconsumo a distanza, i gruppi di autoconsumatori, il ritiro dedicato e la fine dello scambio sul posto.

Quali forme di autoconsumo prevede la normativa?

Il D.Lgs. 199/2021 prevede l'autoconsumo individuale in sito, l'autoconsumo individuale a distanza, con linea diretta o tramite la rete, e i gruppi di autoconsumatori nello stesso edificio o condominio. La regolazione ARERA (TIAD) disciplina sette configurazioni di autoconsumo diffuso, tra cui la CER.

Le sette configurazioni del TIAD sono: gruppo di autoconsumatori, gruppo di clienti attivi, CER, comunità energetica dei cittadini, autoconsumatore a distanza con linea diretta, autoconsumatore a distanza tramite rete, cliente attivo a distanza tramite rete.

La tariffa premio del Decreto CACER (DM MASE 414/2023) spetta solo a tre configurazioni che usano la rete di distribuzione: autoconsumatore a distanza, gruppo di autoconsumatori e CER. Gruppi di clienti attivi, clienti attivi a distanza e comunità energetiche dei cittadini accedono al solo contributo di valorizzazione; la linea diretta non accede alla tariffa premio.

Nel glossario: Autoconsumatore di energia rinnovabile, Autoconsumatore a distanza, Gruppo di autoconsumatori, Testo integrato autoconsumo diffuso (TIAD), CACER.

L'impianto in autoconsumo può essere di proprietà di un terzo?

Sì. Nell'autoconsumo individuale in sito l'impianto, direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale, può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore.

Anche nella configurazione di autoconsumatore a distanza tramite rete i produttori possono essere terzi soggetti alle istruzioni dell'autoconsumatore, con impianti in aree nella sua piena disponibilità.

Nel sistema efficiente di utenza (SEU) l'impianto rinnovabile o in cogenerazione ad alto rendimento, anche di un soggetto diverso dal cliente, è collegato con una linea privata all'impianto di consumo di un solo cliente finale, in un'area di proprietà o nella piena disponibilità del cliente.

Per ARERA la piena disponibilità di un'area si ha con la proprietà o con titoli come diritto di superficie, usufrutto, comodato d'uso o locazione; la servitù non è un titolo idoneo.

Nel glossario: Autoconsumatore di energia rinnovabile, Autoconsumatore a distanza, Sistema efficiente di utenza (SEU), Piena disponibilità di un'area, PPA on-site.

Fonti

Come funziona l'autoconsumo a distanza?

L'autoconsumatore può produrre con impianti rinnovabili in edifici o siti diversi da quello in cui opera, purché siano nella sua disponibilità. Può collegarli alla propria utenza con una linea diretta lunga al massimo 10 km oppure usare la rete di distribuzione esistente.

Tramite la rete, la configurazione ha un solo cliente finale, titolare di tutti i punti di prelievo e con la piena disponibilità delle aree degli impianti, tutti nella stessa zona di mercato; servono almeno due punti di connessione. Per la tariffa premio i punti di impianti e consumi devono ricadere nell'area della stessa cabina primaria.

Con la linea diretta sono ammessi una sola unità di consumo e un solo impianto; i 10 km si misurano come distanza minima tra le particelle catastali e alla linea non possono essere allacciate altre utenze. Gli oneri generali di sistema si applicano nella stessa misura dell'autoconsumo a distanza tramite rete e si versano direttamente a CSEA.

L'autoconsumatore a distanza tramite rete accede alla tariffa premio, ma non al contributo PNRR previsto per CER e gruppi di autoconsumatori.

Nel glossario: Autoconsumatore a distanza, Linea diretta, Cabina primaria, Piena disponibilità di un'area.

Con l'autoconsumo a distanza tramite rete si paga meno in bolletta?

Non direttamente: sull'energia prelevata dalla rete pubblica, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema e il cliente paga in bolletta tutta l'energia prelevata. Il beneficio arriva come contributo del GSE.

Per l'autoconsumatore a distanza il contributo di valorizzazione è la sola energia autoconsumata moltiplicata per la parte variabile della tariffa di trasmissione in bassa tensione; se ricorrono i requisiti si aggiunge la tariffa premio. L'energia immessa resta del produttore, che può venderla sul mercato o al GSE con il ritiro dedicato.

La legge affida ad ARERA la definizione dello scorporo opzionale in bolletta della quota di energia condivisa; dal 24 gennaio 2026 l'opzione riguarda tutti i clienti finali e non solo i domestici. Il procedimento ARERA avviato con la delibera 223/2026/R/eel prevede prime soluzioni di scomputo in bolletta entro il 31 dicembre 2026.

Nel glossario: Autoconsumatore a distanza, Contributo di valorizzazione (CACV), Tariffa premio (TIP), Ritiro dedicato (RID).

Che cos'è un gruppo di autoconsumatori e cosa serve per costituirlo?

È un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio. L'energia si condivide tramite la rete di distribuzione, anche con sistemi di accumulo, e serve prima i fabbisogni dei membri.

Gli impianti possono stare nell'area dell'edificio o in altre aree nella piena disponibilità di uno o più membri, nella stessa zona di mercato. Anche i clienti dell'edificio non aderenti possono far contare i propri prelievi firmando una liberatoria.

Per il GSE servono almeno due soggetti distinti e due punti di connessione, uno di consumo e uno di produzione, un contratto privato firmato prima della domanda (nei condomini basta il verbale d'assemblea) e un referente con mandato. Per le imprese private la partecipazione non può essere l'attività commerciale e industriale principale.

L'eccedenza può essere accumulata e venduta, anche con contratti di compravendita di energia rinnovabile (PPA). Il contributo di valorizzazione dei gruppi comprende, oltre alla componente di trasmissione, la componente di distribuzione BTAU più elevata e le perdite di rete evitate.

Nel glossario: Gruppo di autoconsumatori, Piena disponibilità di un'area, Referente, Contributo di valorizzazione (CACV), PPA.

Fonti

Lo scambio sul posto è ancora disponibile?

No per i nuovi impianti: lo scambio sul posto è soppresso e gli impianti entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025 non possono più accedervi. Il termine per presentare l'istanza al GSE era il 26 settembre 2025, solo per impianti in esercizio entro il 29 maggio 2025 (ARERA, delibera 78/2025/R/efr).

Le convenzioni esistenti non si rinnovano oltre 15 anni dalla prima sottoscrizione, intesa come data di primo accesso al regime. Alla chiusura il GSE liquida le eccedenze maturate entro il 30 giugno successivo e attiva un contratto di ritiro dedicato se il produttore non ha scelto un altro utente del dispacciamento; i primi contratti interessati, con decorrenza 2009, sono scaduti il 31 dicembre 2024.

Lo scambio sul posto è incompatibile con il servizio per l'autoconsumo diffuso: un punto di prelievo con scambio sul posto attivo non può entrare in una configurazione. Per i nuovi impianti la legge indica come alternative i meccanismi del D.Lgs. 199/2021 o il ritiro dedicato.

Nel glossario: Scambio sul posto (SSP), Ritiro dedicato (RID).

Come funziona il ritiro dedicato e quanto paga?

Con il ritiro dedicato il produttore cede al GSE l'energia immessa in rete, in alternativa al mercato libero, e riceve un prezzo per ogni kWh immesso. Il prezzo è il prezzo zonale orario; per alcuni impianti è possibile scegliere il prezzo minimo garantito, con conguaglio annuale al prezzo zonale se più favorevole.

Secondo la pagina del GSE consultata il 2 ottobre 2026, possono scegliere il prezzo minimo garantito i titolari di impianti rinnovabili non incentivati fino a 1 MW, di fotovoltaici incentivati fino a 100 kW e di idroelettrici incentivati fino a 500 kW. Per il 2026 il prezzo minimo garantito per il fotovoltaico è 47,5 €/MWh, fino a 1.500.000 kWh ritirati all'anno (comunicato ARERA del 29 gennaio 2026).

Il ritiro dedicato non è compatibile con lo scambio sul posto né con le tariffe onnicomprensive. Nelle configurazioni incentivate dal Decreto CACER il referente può chiedere il ritiro dedicato per tutti gli impianti; i contratti di ritiro dedicato o di scambio sul posto preesistenti vengono risolti.

Nel glossario: Ritiro dedicato (RID), Prezzo zonale (Pz), Scambio sul posto (SSP).

Fonti

Che cosa sono SEU e SSPC?

Il SEU è un sistema in cui un impianto rinnovabile o in cogenerazione ad alto rendimento, anche di un soggetto diverso dal cliente, è collegato con una linea privata all'impianto di consumo di un solo cliente finale, in un'area di sua proprietà o piena disponibilità. È una delle sottocategorie dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) regolati da ARERA nel TISSPC.

Dal 26 dicembre 2021 sono realizzabili tutte le configurazioni che rientrano nella definizione di SSPC, non più solo le sottocategorie SAP, SEU, ASE e SEESEU. Dal 30 aprile 2025 un SSPC può collegare unità di produzione gestite da persone giuridiche diverse, anche di gruppi diversi; sul lato consumo restano ammessi un solo cliente persona fisica oppure unità di consumo della stessa persona giuridica o dello stesso gruppo societario.

Negli SSPC diversi da cooperative e consorzi storici, le componenti in c€/kWh di trasmissione, distribuzione e oneri generali di sistema si applicano all'energia complessivamente prelevata dalla rete pubblica. Dal 1° gennaio 2017 non serve la qualifica GSE di SEU: si segue il normale iter di connessione.

Nel glossario: Sistema efficiente di utenza (SEU), Sistema semplice di produzione e consumo (SSPC), Piena disponibilità di un'area.

Fonti

Che cosa cambia con il D.Lgs. 3/2026 sulla condivisione dell'energia?

Dal 24 gennaio 2026 i clienti attivi possono condividere energia rinnovabile e nominare un organizzatore della condivisione, che può possedere o gestire impianti di produzione o accumulo fino a 6 MW senza diventare cliente attivo. La regolazione ARERA di attuazione è in corso: delibera 223/2026/R/eel, prima fase entro il 31 dicembre 2026, seconda entro il 30 giugno 2027.

I clienti attivi che condividono energia hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota condivisa e mantengono i diritti dei clienti finali; non devono rispettare gli obblighi dei fornitori se la condivisione avviene tra clienti civili con impianti fino a 30 kW per abitazione o 100 kW per condominio. Con partecipanti più grandi delle PMI la capacità associata alla condivisione non può superare 6 MW (D.Lgs. 210/2021, art. 14, testo in vigore dal 24 gennaio 2026).

Un cliente attivo è un cliente finale, o un gruppo di clienti finali nello stesso edificio o condominio, che nei propri locali produce energia per il proprio consumo, la accumula o la vende, o partecipa a flessibilità ed efficienza, senza che sia la sua attività principale.

Lo stesso decreto ha modificato la definizione di energia condivisa: il minimo tra immissioni e prelievi si calcola in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora. Fino agli esiti del procedimento la regolazione ARERA vigente (TIAD) calcola l'energia condivisa in ogni ora.

Nel glossario: Cliente attivo, Organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile, Energia condivisa, Testo integrato autoconsumo diffuso (TIAD).

Si può uscire da una configurazione o partecipare a più configurazioni?

Chi partecipa mantiene i diritti di cliente finale, compresa la scelta del venditore, e può recedere in ogni momento, salvi corrispettivi equi e proporzionati per gli investimenti. Una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più configurazioni.

I rapporti tra i partecipanti si regolano con un contratto di diritto privato che individua il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa (D.Lgs. 199/2021, art. 32). Nei gruppi di autoconsumatori il GSE chiede che il contratto sia firmato prima della domanda; nei condomini basta il verbale d'assemblea.

Il servizio per l'autoconsumo diffuso è incompatibile con lo scambio sul posto: non si possono inserire in una configurazione punti di prelievo con scambio sul posto attivo.

Nel glossario: Gruppo di autoconsumatori, Scambio sul posto (SSP).

11 domande

PPA e contratti di lungo termine.

Che cos'è un PPA, la differenza tra PPA fisico e virtuale, se un PPA può stare in una CER o in una configurazione di autoconsumo, le strutture di prezzo, le garanzie di origine, gli strumenti pubblici italiani ed europei, il FER X e l'Energy Release.

Che cos'è un PPA?

Nel diritto dell'Unione un PPA rinnovabile è un contratto con cui una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica rinnovabile direttamente da un produttore (direttiva (UE) 2018/2001, art. 2, punto 17). Il regolamento (UE) 2019/943, come modificato nel 2024, usa una definizione più ampia: acquisto di energia elettrica da un produttore sulla base di criteri di mercato, non solo rinnovabile.

Nel glossario del GME il «contratto PPA» è quello dell'art. 28 del D.Lgs. 199/2021, regolato con consegna fisica dell'energia negoziata. La direttiva (UE) 2023/2413 ha aggiunto la nozione di accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili, che comprende anche riscaldamento e raffrescamento.

Il regolamento (UE) 2019/943 chiede che i PPA indichino la zona di offerta di consegna e chi è responsabile dei diritti di trasmissione interzonali se la zona cambia, oltre alle condizioni di recesso per clienti e produttori, come penali e preavvisi.

Nel glossario: PPA, PPA fisico, PPA virtuale.

Che differenza c'è tra PPA fisico e PPA virtuale?

Nel PPA fisico l'acquirente si impegna ad acquistare energia direttamente da un produttore, con consegna dell'energia. Il PPA virtuale, detto anche finanziario o sintetico, è un accordo finanziario fra produttore e acquirente che non comporta la consegna fisica dell'energia negoziata.

Il PPA sleeved è un PPA fisico facilitato da un intermediario, come un fornitore, un trader o un aggregatore, che gestisce profilo e volumi fra produzione e consumo. Nel PPA on-site, o private wire, l'impianto è collegato direttamente al sito di consumo, a valle del contatore; nel PPA multi-buyer più acquirenti comprano insieme energia da uno o più impianti.

Le definizioni sono quelle dello studio per la Commissione europea (DG ENER) del maggio 2026. Nel diritto italiano l'impianto direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale è il caso dell'autoconsumo individuale in sito (D.Lgs. 199/2021, art. 30): vedi le domande sull'autoconsumo.

Nel glossario: PPA fisico, PPA virtuale, PPA sleeved, PPA on-site, PPA multi-buyer, Sistema efficiente di utenza (SEU).

Fonti

Un contratto PPA può far parte di una CER o di una configurazione di autoconsumo?

Sì, per l'energia che l'impianto immette in rete. Il D.Lgs. 199/2021 prevede che nei gruppi di autoconsumatori e nelle comunità energetiche rinnovabili l'energia eccedentaria possa essere venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile (PPA), direttamente o mediante aggregazione.

Nelle configurazioni incentivate dal Decreto CACER tutta l'energia prodotta e immessa resta del produttore, che può venderla sul mercato o cederla al GSE con il ritiro dedicato. La tariffa premio si calcola sull'energia condivisa, cioè, in ogni ora, il minimo tra l'energia immessa e quella prelevata dai punti della configurazione; il corrispettivo di valorizzazione sulla sua parte riferita ai punti della stessa cabina primaria.

Restano le regole su chi controlla gli impianti: in una CER tutti gli impianti, anche quelli messi a disposizione da un produttore terzo non socio, devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della comunità; nell'autoconsumo a distanza tramite rete i produttori possono essere terzi soggetti alle istruzioni dell'autoconsumatore.

Nel glossario: PPA, Comunità energetica rinnovabile (CER), Energia condivisa, Ritiro dedicato (RID), Autoconsumatore a distanza.

Fonti

Pay-as-produced o baseload: chi sopporta quale rischio?

Nel pay-as-produced l'acquirente paga solo l'energia effettivamente prodotta dall'impianto, misurata dal suo contatore: rischio di profilo e buona parte del rischio di volume ricadono sull'acquirente. Nel baseload l'acquirente paga un volume fisso per un periodo determinato e la differenza fra volume concordato e produzione effettiva è a carico del produttore.

Secondo l'indagine dello studio per la Commissione europea (DG ENER, maggio 2026), basata su 157 risposte, il 60% dei PPA già firmati ha struttura pay-as-produced e i PPA si firmano di norma per durate fra 8 e 15 anni.

Sul mercato a termine del GME (MTE) il prodotto baseload è l'energia da consegnare in tutti i periodi rilevanti del periodo di consegna (Vademecum della borsa elettrica, aggiornamento del 31 gennaio 2026).

Nel glossario: Pay-as-produced, Baseload, PPA.

Fonti

Le garanzie di origine possono passare all'acquirente del PPA?

La direttiva RED, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, chiede agli Stati membri di assicurare che le garanzie di origine possano essere trasferite all'acquirente di un accordo di acquisto di energia rinnovabile. La garanzia di origine è un documento elettronico che serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili.

In Italia le garanzie di origine sono rilasciate dal GSE, valgono 1 MWh ciascuna e si negoziano sul mercato M-GO del GME o bilateralmente (glossario GME, consultato il 2 ottobre 2026).

La stessa disposizione chiede agli Stati di valutare ed eliminare gli ostacoli ingiustificati agli accordi di acquisto di energia rinnovabile a lungo termine, anche valutando strumenti di garanzia del credito.

Nel glossario: Garanzia di origine (GO), PPA.

Quali strumenti pubblici esistono in Italia per i PPA?

L'art. 28 del D.Lgs. 199/2021 prevede la Bacheca PPA del GME, operativa dal 26 aprile 2022, e una piattaforma di mercato organizzato a partecipazione volontaria, il Mercato PPA (MPPA), per cui il DM MASE-MEF n. 152 del 20 giugno 2025 ha dato al GME gli indirizzi di sviluppo. Il GSE fa da garante di ultima istanza per il rischio di inadempimento della controparte nei contratti di lungo termine negoziati sulla piattaforma.

La Bacheca ha tre comparti: annunci anonimi e non vincolanti di vendita e acquisto, registrazione obbligatoria da parte dei venditori dei PPA conclusi, ed Energy Release. Secondo il DM 152/2025 sul MPPA si negoziano contratti standardizzati da 5 a 10 anni con il GME come controparte centrale; vendono i titolari di impianti rinnovabili in esercizio o autorizzati e comprano i titolari di punti di prelievo.

Il D.L. 21/2026, convertito dalla L. 49/2026, ha previsto nella Bacheca sezioni dedicate alla domanda per contratti di almeno tre anni, anche in forma aggregata: i contratti si stipulano fuori dalla Bacheca, con obbligo di registrazione, e le parti con i requisiti possono chiedere al GSE la garanzia di ultima istanza.

Per la garanzia del GSE la legge prevede oneri fino a 45 milioni di euro l'anno per il 2025, il 2026 e il 2027. Esaurite queste risorse, SACE può rilasciare garanzie a condizioni di mercato fino al 70% di copertura, con impegni massimi di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Nel glossario: Bacheca PPA, Mercato PPA (MPPA), Garanzia di ultima istanza, Energy Release.

Che cosa prevede la riforma europea del mercato elettrico per i PPA?

Il regolamento (UE) 2024/1747, in vigore dal 16 luglio 2024, ha inserito nel regolamento (UE) 2019/943 l'obbligo per gli Stati membri di promuovere i PPA e di rendere accessibili strumenti, come regimi di garanzia a prezzi di mercato, che riducono il rischio di mancato pagamento dell'acquirente. Gli strumenti vanno resi accessibili ai clienti che incontrano ostacoli all'ingresso nel mercato dei PPA e non sono in difficoltà finanziaria.

I regimi di sostegno all'elettricità rinnovabile devono consentire la partecipazione di progetti che riservano una parte dell'energia alla vendita tramite PPA o altri accordi di mercato, purché ciò non danneggi la concorrenza (art. 19 bis, par. 5, del regolamento 2019/943).

Per i contratti conclusi dal 17 luglio 2027 il sostegno pubblico diretto ai prezzi per nuova generazione eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio e nucleare deve prendere la forma di contratti per differenza a due vie o di regimi equivalenti. Il regolamento chiede alla Commissione di valutare, entro il 31 gennaio 2026 e poi ogni due anni, se nei mercati dei PPA persistono ostacoli e se la trasparenza è sufficiente; l'ACER pubblica una valutazione annuale del mercato dei PPA.

Nel glossario: PPA, Contratto per differenza a due vie (CfD), Garanzia di ultima istanza.

Il FER X a regime come si rapporta ai PPA?

Il FER X a regime (DM MASE n. 194 del 18 giugno 2026, in vigore dal 7 agosto 2026) sostiene gli impianti da 200 kW in su con un contratto per differenza a due vie per 20 anni: l'energia resta al produttore, che la vende sul mercato. Il decreto consente di chiedere il sostegno per una sola quota della potenza e, a parità di ribasso in asta, dà priorità ai progetti con contratti di approvvigionamento di lungo termine di almeno 10 anni.

Il GSE paga o chiede la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggiore fra zero e il prezzo zonale orario del mercato del giorno prima; sotto i 200 kW il GSE può ritirare l'energia a tariffa omnicomprensiva. Il contingente massimo è di 37,15 GW: 10 GW per impianti fino a 1 MW ad accesso diretto e 27,15 GW per impianti più grandi tramite procedure competitive del GSE.

Lo studio per la Commissione europea (DG ENER, maggio 2026) indica le aste CfD del FER X tra i fattori che potrebbero incidere sulla dimensione del mercato PPA italiano.

Nel glossario: FER X, Contratto per differenza a due vie (CfD), Mercato del giorno prima (MGP), Prezzo zonale (Pz).

Fonti

Quanto è grande il mercato dei PPA in Italia e come può evolvere?

Lo studio per la Commissione europea (DG ENER, maggio 2026) classifica l'Italia come mercato PPA maturo, in rapida crescita, quarto in Europa per dimensione e a prevalenza solare. Nel suo scenario medio il divario tra offerta potenziale e domanda di PPA rinnovabili in Italia è di 21,01 TWh nel 2030 e di 95,22 TWh nel 2035.

In quello scenario l'offerta è di 68,54 TWh e la domanda di 47,53 TWh nel 2030; nel 2035 l'offerta è di 164,83 TWh e la domanda di 69,61 TWh. A livello UE lo studio stima per il 2030 un'offerta potenziale di PPA greenfield fra 350 e 500 TWh e una domanda fra 200 e 300 TWh, con stime che assumono bassa propensione al rischio merchant e riduzione progressiva del sostegno pubblico.

Secondo Terna, al 31 dicembre 2025 in Italia erano installati 83.529 MW di impianti rinnovabili, di cui 43.513 MW solari e 13.629 MW eolici; nel 2025 i consumi elettrici sono stati di 311,3 TWh, coperti per il 41% da fonti rinnovabili (comunicato del 21 gennaio 2026).

Nel glossario: PPA, PPA greenfield e brownfield.

Fonti

Che cos'è l'Energy Release 2.0?

È il meccanismo dell'art. 1 del D.L. 181/2023 con cui il GSE anticipa per 36 mesi alle imprese energivore energia rinnovabile con le relative garanzie di origine, tramite contratti per differenza a due vie. In cambio le imprese realizzano nuova capacità rinnovabile e restituiscono l'energia in 20 anni.

Gli impianti devono avere almeno 200 kW e una potenza almeno doppia di quella usata per la restituzione. Secondo il GSE il meccanismo è attuato dal DM n. 268 del 23 luglio 2024, modificato dal DM n. 204 del 29 luglio 2025; le manifestazioni di interesse si sono presentate sul portale E-Release tra il 14 novembre 2024 e il 3 marzo 2025.

Per i contratti a termine di energia rinnovabile tra imprese energivore e produttori terzi la norma promuove l'uso della piattaforma del GME prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 199/2021. La prima Energy Release, prevista dal DM MiTE n. 341 del 16 settembre 2022, si svolge nel comparto Energy Release della Bacheca PPA.

Nel glossario: Energy Release, Contratto per differenza a due vie (CfD), Garanzia di origine (GO), Bacheca PPA.

Fonti

Che cos'è un contratto per differenza (CfD)?

Nel CfD a due vie una controparte, di solito pubblica, garantisce al gestore dell'impianto una remunerazione minima e limita l'eccesso di remunerazione: se il prezzo di mercato è sotto il prezzo concordato la controparte paga la differenza, se è sopra il produttore la restituisce. Nel CfD a una via il produttore riceve la differenza quando il prezzo scende sotto il prezzo di esercizio e non restituisce nulla quando è più alto.

Dal 17 luglio 2027 il sostegno pubblico diretto ai prezzi per nuova generazione eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio e nucleare deve prendere la forma di CfD a due vie o di regimi equivalenti (regolamento (UE) 2019/943, art. 19 quinquies).

In Italia il FER X a regime usa un CfD a due vie sul prezzo zonale orario del mercato del giorno prima, per 20 anni.

Nel glossario: Contratto per differenza a due vie (CfD), Contratto per differenza a una via, FER X, Mercato del giorno prima (MGP).

Fonti

Come è fatto un PPA

Un PPA (accordo di compravendita di energia elettrica) lega un produttore e un acquirente. L'energia e le garanzie di origine seguono strade distinte.

  • Energia elettrica
  • Garanzie di origine
  • Contratto tra le parti
Descrizione testuale

Il disegno mette il produttore a sinistra e l'acquirente a destra. Tra loro, dall'alto: il contratto, che fissa prezzo, durata e profilo dei volumi; l'energia elettrica, con una linea piena che passa per la rete; le garanzie di origine, con una linea a punti che parte dal GSE. Sotto, la Bacheca PPA del GME e le varianti del contratto.

  • Il contratto. Nel diritto dell'Unione il PPA rinnovabile è un contratto con cui una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica rinnovabile direttamente da un produttore (direttiva (UE) 2018/2001, art. 2, punto 17).
  • L'energia. Nel PPA fisico l'energia è consegnata all'acquirente; nel PPA virtuale, o finanziario, non c'è consegna fisica dell'energia negoziata. Nel PPA on-site l'impianto è collegato direttamente al sito di consumo, a valle del contatore (studio per la Commissione europea, DG ENER, 2026).
  • Le garanzie di origine. Sono documenti elettronici che servono esclusivamente a provare a un cliente finale che una quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001, art. 2, punto 12). In Italia le rilascia il GSE, valgono 1 MWh e si negoziano sul mercato M-GO del GME o bilateralmente (GME, Glossario). La direttiva chiede agli Stati membri di assicurare che le garanzie di origine possano essere trasferite all'acquirente (art. 15, par. 8).
  • Il profilo. Nel pay-as-produced l'acquirente paga solo l'energia effettivamente prodotta, misurata dal contatore dell'impianto, e su di lui ricadono il rischio di profilo e buona parte del rischio di volume. Nel baseload paga un volume fisso per un periodo determinato, e la differenza con la produzione effettiva è a carico del produttore (studio DG ENER, 2026).
  • La Bacheca PPA. L'art. 28 del D.Lgs. 199/2021 affida al GME una bacheca informatica per far incontrare le parti interessate a contratti di lungo termine di energia rinnovabile, con obbligo di registrare i dati dei contratti. È operativa dal 26 aprile 2022 e ha tre comparti: annunci anonimi e non vincolanti, registrazione dei PPA conclusi da parte dei venditori, Energy Release (GME).

Fonti

Perimetro

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