Normativa
Iperammortamento 2026 sul fotovoltaico: vale anche in autoconsumo a distanza
La quasi totalità di quanto è stato scritto sull'iperammortamento 2026 dà per scontata una cosa: che l'impianto stia sul tetto o sul piazzale di chi consuma l'energia. Il decreto attuativo, firmato il 4 maggio 2026, dice qualcosa di diverso e più utile. Tra i beni agevolabili rientra l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili «destinata all'autoconsumo anche a distanza», sistemi di stoccaggio inclusi.
È una parola, a distanza, ma sposta il perimetro. La maggiorazione si applica anche quando l'impianto non è fisicamente dove c'è il carico: un campo a qualche chilometro, dentro la stessa area di cabina primaria, che alimenta uno o più punti di prelievo. È il modello su cui lavoriamo ogni giorno, ed è il taglio che la pubblicistica fiscale tratta male o non tratta affatto.
La finestra è aperta adesso
L'agevolazione copre gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, con comunicazione di completamento al GSE entro il 15 novembre 2028. L'accesso è interamente telematico, sulla piattaforma GSE, con SPID o CIE.
La parte che fa la differenza nei tempi è un'altra: la comunicazione preventiva va trasmessa prima di avviare l'investimento. Non è un bonus che si reclama a consuntivo. Chi parte a comprare e poi pensa alla pratica rischia di tagliarsi fuori da solo. Su un fotovoltaico in autoconsumo a distanza, dove tra progettazione, connessione e configurazione GSE passano mesi, l'iperammortamento va messo nel modello dall'inizio, non aggiunto dopo.
«Anche a distanza»: cosa abilita davvero
L'autoconsumo a distanza disaccoppia il punto di produzione dal punto di consumo, restando dentro il perimetro della cabina primaria. In pratica un'impresa energivora non è costretta a trovare i metri quadri accanto allo stabilimento: l'impianto può stare dove ha senso costruirlo (irraggiamento migliore, terreno disponibile, connessione più pulita) e l'energia resta valorizzata in autoconsumo.
Il punto fiscale è che la maggiorazione segue l'asset di autoproduzione, non la sua collocazione. Questo apre due configurazioni che in sito non esistono:
- l'impresa investe in proprio in un impianto remoto a servizio dei suoi prelievi;
- un produttore terzo (o una ESCO) realizza l'impianto e struttura la fornitura, con la titolarità del bene, e quindi del beneficio, definita per contratto.
La seconda è dove la struttura conta più della fiscalità: chi capitalizza l'impianto, chi se ne avvale, come si separano i costi. Lo riprendiamo sotto.
Quanto vale
La maggiorazione è a scaglioni, sul costo dell'investimento:
- +180% fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
- +50% oltre 10 e fino a 20 milioni.
Quasi tutti i progetti di autoproduzione di una singola impresa cadono nel primo scaglione, dove il +180% è pieno. È un super-ammortamento: lungo il periodo di ammortamento fiscale del bene si deduce molto più del costo effettivamente sostenuto. L'effetto di cassa non è immediato come un credito d'imposta, ma su un impianto pluriennale è sostanzioso e prevedibile.
Il vincolo che taglia fuori metà dei moduli
Qui la maggior parte delle simulazioni ottimistiche si rompe. Sono agevolabili solo i moduli iscritti nel registro ENEA (DL 181/2023) e appartenenti a due categorie:
- Tipo B: celle prodotte nell'Unione europea, efficienza minima di cella 23,5%;
- Tipo C: celle bifacciali a eterogiunzione (HJT) o tandem, prodotte nell'UE, efficienza minima di cella 24%.
La categoria A è esclusa dall'agevolazione. E c'è un dettaglio operativo che i fogli di calcolo ignorano: la categoria B, sulla carta ammissibile, è oggi praticamente deserta nel registro. Tradotto: in pratica si compra categoria C, con il prezzo e la disponibilità che ne conseguono. La fattibilità economica dell'agevolazione si decide sulla distinta moduli, non sull'aliquota.
Un alleggerimento c'è stato, ma altrove. Il DL 38/2026 ha tolto il vincolo Made in EU sui beni strumentali generali: inverter, accumuli, trasformatori e componentistica ausiliaria possono arrivare da qualsiasi area. Il vincolo di provenienza, e l'iscrizione ENEA in categoria b/c, resta solo su moduli e celle. È una semplificazione reale sul resto dell'impianto, ma non sposta il collo di bottiglia, che restano i moduli.
I due tetti che i fogli di calcolo dimenticano
Oltre al vincolo sui moduli, il decreto attuativo mette due limiti quantitativi che cambiano il dimensionamento e che gran parte delle simulazioni ignora.
Il primo è un tetto di producibilità: la produzione massima attesa dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla media annua dei consumi dell'esercizio precedente, includendo i consumi termici convertiti in energia equivalente. La logica è coerente con la parola autoconsumo: l'agevolazione copre l'energia che serve al sito produttivo, non un impianto sovradimensionato per vendere l'eccedenza. Su un progetto in autoconsumo a distanza il fabbisogno va quindi misurato prima, e il dimensionamento discende da lì, non dal terreno disponibile.
Il secondo è un massimale di spesa specifica, tabulato nell'Allegato 1 del decreto: il costo ammissibile per kW decresce con la taglia ed è differenziato per categoria di modulo. Per i moduli di tipo b si va dai 1.420 euro per kW degli impianti fino a 20 kWp agli 840 euro per kW sopra il megawatt, con gli scaglioni intermedi in tabella. Sopra il massimale, la parte di costo eccedente resta fuori dalla maggiorazione: il conto economico dell'agevolazione va fatto sul costo ammissibile, non sul capex di progetto.
Cumulabilità: dove si incastra, e dove no
La regola generale è facile da enunciare e delicata da applicare: l'iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni, nazionali o europee, sugli stessi costi, purché i diversi sostegni non coprano le medesime quote di costo e la somma non superi il costo sostenuto.
In concreto, oggi:
- cumulabile con il credito d'imposta ZES Unica per il Mezzogiorno e con la Nuova Sabatini;
- non cumulabile con i vecchi crediti Transizione 4.0 e 5.0 sugli stessi beni.
Il nodo vero, in autoconsumo a distanza con produttore terzo e fornitura in PPA, è lo scorporo: quali costi sono capitalizzati in capo a chi prende la maggiorazione, e come si tiene separata la parte coperta da altri strumenti. Sbagliare il perimetro dei costi, o sovrapporre due agevolazioni sulla stessa quota, non è un'inefficienza, è un rilievo. Va impostato nella struttura dell'operazione, prima della perizia.
La procedura GSE, in tre tempi
L'accesso passa da una perizia tecnica asseverata (o un'attestazione di ente accreditato) e da tre comunicazioni sulla piattaforma GSE:
- preventiva, prima dell'investimento;
- di conferma, con un acconto pari ad almeno il 20%;
- di completamento, entro il 15 novembre 2028.
Niente di esotico, ma la sequenza è vincolante: salta la preventiva e non c'è recupero a posteriori. Su un fotovoltaico a distanza, dove anche la configurazione di autoconsumo va registrata al GSE, conviene gestire le due pratiche in parallelo, non in serie.
Dove vediamo gli errori
Dal lato di chi costruisce, gli inciampi ricorrenti:
- trattarlo come agevolazione solo in sito, e perdere l'opzione a distanza che il decreto concede esplicitamente;
- dimensionare l'impianto sul terreno disponibile invece che sul fabbisogno, e scoprire il tetto del 105% a progetto fatto;
- modellare il rendimento prima di aver fissato la categoria del modulo, e scoprire dopo che la categoria C cambia il conto;
- darlo per cumulabile con la 5.0 sugli stessi beni;
- inviare la preventiva a investimento già avviato;
- una perizia debole, che non regge il controllo.
L'iperammortamento 2026, sul fotovoltaico in autoconsumo a distanza, è un problema di struttura prima che di fiscalità: chi possiede l'asset, dove sta, come si separano i costi, quando si comunica. È esattamente il terreno in cui un produttore o una ESCO con esperienza di progetto vale il suo posto nell'operazione.
Fonti
Decreto attuativo dell'iperammortamento: D.M. 4 maggio 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione della legge di bilancio 2026; la procedura passa dalla piattaforma informatica del GSE. Registro dei moduli e categorie a, b, c: DL 9 dicembre 2023, n. 181, art. 12, registro tenuto da ENEA. Alleggerimento del vincolo di provenienza sui beni strumentali generali: DL 27 marzo 2026, n. 38. Aggiornamento del 31 agosto 2026: aggiunti il tetto di producibilità del 105% e il massimale di spesa specifica, presenti nel decreto e assenti dalla prima stesura di questo articolo.