Normativa
Iperammortamento 2026 sul fotovoltaico: vale anche in autoconsumo a distanza
La quasi totalità di quanto è stato scritto sull'iperammortamento 2026 dà per scontata una cosa: che l'impianto stia sul tetto o sul piazzale di chi consuma l'energia. Il decreto attuativo, firmato il 4 maggio 2026, dice qualcosa di diverso — e più utile. Tra i beni agevolabili rientra l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili «destinata all'autoconsumo anche a distanza», sistemi di stoccaggio inclusi.
È una parola, a distanza, ma sposta il perimetro. La maggiorazione si applica anche quando l'impianto non è fisicamente dove c'è il carico: un campo a qualche chilometro, dentro la stessa area di cabina primaria, che alimenta uno o più punti di prelievo. È il modello su cui lavoriamo ogni giorno, ed è il taglio che la pubblicistica fiscale tratta male o non tratta affatto.
La finestra è aperta adesso
L'agevolazione copre gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, con comunicazione di completamento al GSE entro il 15 novembre 2028. L'accesso è interamente telematico, sulla piattaforma GSE, con SPID o CIE.
La parte che fa la differenza nei tempi è un'altra: la comunicazione preventiva va trasmessa prima di avviare l'investimento. Non è un bonus che si reclama a consuntivo. Chi parte a comprare e poi pensa alla pratica rischia di tagliarsi fuori da solo. Su un fotovoltaico in autoconsumo a distanza — dove tra progettazione, connessione e configurazione GSE passano mesi — l'iperammortamento va messo nel modello dall'inizio, non aggiunto dopo.
«Anche a distanza»: cosa abilita davvero
L'autoconsumo a distanza disaccoppia il punto di produzione dal punto di consumo, restando dentro il perimetro della cabina primaria. In pratica un'impresa energivora non è costretta a trovare i metri quadri accanto allo stabilimento: l'impianto può stare dove ha senso costruirlo — irraggiamento migliore, terreno disponibile, connessione più pulita — e l'energia resta valorizzata in autoconsumo.
Il punto fiscale è che la maggiorazione segue l'asset di autoproduzione, non la sua collocazione. Questo apre due configurazioni che in sito non esistono:
- l'impresa investe in proprio in un impianto remoto a servizio dei suoi prelievi;
- un produttore terzo (o una ESCO) realizza l'impianto e struttura la fornitura, con la titolarità del bene — e quindi del beneficio — definita per contratto.
La seconda è dove la struttura conta più della fiscalità: chi capitalizza l'impianto, chi se ne avvale, come si separano i costi. Lo riprendiamo sotto.
Quanto vale
La maggiorazione è a scaglioni, sul costo dell'investimento:
- +180% fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
- +50% oltre 10 e fino a 20 milioni.
Quasi tutti i progetti di autoproduzione di una singola impresa cadono nel primo scaglione, dove il +180% è pieno. È un super-ammortamento: lungo il periodo di ammortamento fiscale del bene si deduce molto più del costo effettivamente sostenuto. L'effetto di cassa non è immediato come un credito d'imposta, ma su un impianto pluriennale è sostanzioso e prevedibile.
Il vincolo che taglia fuori metà dei moduli
Qui la maggior parte delle simulazioni ottimistiche si rompe. Sono agevolabili solo i moduli iscritti nel registro ENEA (DL 181/2023) e appartenenti a due categorie:
- Tipo B — celle prodotte nell'Unione europea, efficienza minima di cella 23,5%;
- Tipo C — celle bifacciali a eterogiunzione (HJT) o tandem, prodotte nell'UE, efficienza minima di cella 24%.
La categoria A è esclusa dall'agevolazione. E c'è un dettaglio operativo che i fogli di calcolo ignorano: la categoria B, sulla carta ammissibile, è oggi praticamente deserta nel registro. Tradotto: in pratica si compra categoria C, con il prezzo e la disponibilità che ne conseguono. La fattibilità economica dell'agevolazione si decide sulla distinta moduli, non sull'aliquota.
Un alleggerimento c'è stato, ma altrove. Il DL 38/2026 ha tolto il vincolo Made in EU sui beni strumentali generali: inverter, accumuli, trasformatori e componentistica ausiliaria possono arrivare da qualsiasi area. Il vincolo di provenienza — e l'iscrizione ENEA in categoria b/c — resta solo su moduli e celle. È una semplificazione reale sul resto dell'impianto, ma non sposta il collo di bottiglia, che restano i moduli.
Cumulabilità: dove si incastra, e dove no
La regola generale è facile da enunciare e delicata da applicare: l'iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni — nazionali o europee — sugli stessi costi, purché i diversi sostegni non coprano le medesime quote di costo e la somma non superi il costo sostenuto.
In concreto, oggi:
- cumulabile con il credito d'imposta ZES Unica per il Mezzogiorno e con la Nuova Sabatini;
- non cumulabile con i vecchi crediti Transizione 4.0 e 5.0 sugli stessi beni.
Il nodo vero, in autoconsumo a distanza con produttore terzo e fornitura in PPA, è lo scorporo: quali costi sono capitalizzati in capo a chi prende la maggiorazione, e come si tiene separata la parte coperta da altri strumenti. Sbagliare il perimetro dei costi — o sovrapporre due agevolazioni sulla stessa quota — non è un'inefficienza, è un rilievo. Va impostato nella struttura del deal, prima della perizia.
La procedura GSE, in tre tempi
L'accesso passa da una perizia tecnica asseverata (o un'attestazione di ente accreditato) e da tre comunicazioni sulla piattaforma GSE:
- preventiva, prima dell'investimento;
- di conferma, con un acconto pari ad almeno il 20%;
- di completamento, entro il 15 novembre 2028.
Niente di esotico, ma la sequenza è vincolante: salta la preventiva e non c'è recupero a posteriori. Su un fotovoltaico a distanza, dove anche la configurazione di autoconsumo va registrata al GSE, conviene gestire le due pratiche in parallelo, non in serie.
Dove vediamo gli errori
Dal lato di chi costruisce, gli inciampi ricorrenti:
- trattarlo come agevolazione solo in sito, e perdere l'opzione a distanza che il decreto concede esplicitamente;
- modellare il rendimento prima di aver fissato la categoria del modulo — e scoprire dopo che la categoria C cambia il conto;
- darlo per cumulabile con la 5.0 sugli stessi beni;
- inviare la preventiva a investimento già avviato;
- una perizia debole, che non regge il controllo.
L'iperammortamento 2026, sul fotovoltaico in autoconsumo a distanza, è un problema di struttura prima che di fiscalità: chi possiede l'asset, dove sta, come si separano i costi, quando si comunica. È esattamente il terreno in cui un produttore o una ESCO con esperienza di progetto vale il suo posto nel deal.