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Glossario. Termini definiti sulle fonti.

Le definizioni dei termini di comunità energetiche rinnovabili (CER), autoconsumo e accordi di compravendita di energia elettrica (PPA, Power Purchase Agreement), scritte sulle fonti primarie. Ogni voce indica la fonte, con la data del documento e della verifica, e rimanda alle voci collegate e alle domande frequenti.

Ultima revisione: · Fonti verificate il

Lettera A

Autoconsumatore a distanza

Autoconsumatore che produce con impianti rinnovabili situati in edifici o siti diversi da quello in cui opera, purché nella sua disponibilità, collegati con una linea diretta o tramite la rete di distribuzione esistente. Nella configurazione tramite rete c'è un solo cliente finale; impianti e unità di consumo stanno nella stessa zona di mercato e i produttori possono essere terzi soggetti alle sue istruzioni.

Autoconsumatore di energia rinnovabile

Per il D.Lgs. 199/2021 è un cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere l'energia autoprodotta, alle condizioni dell'art. 30. Nell'autoconsumo individuale in sito l'impianto è direttamente interconnesso all'utenza del cliente e può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore.

Fonti

Lettera B

Bacheca PPA

Bacheca informatica del GME prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 199/2021, operativa dal 26 aprile 2022, per far incontrare le parti interessate a contratti di lungo termine di energia rinnovabile. Ha tre comparti: annunci anonimi e non vincolanti, registrazione obbligatoria dei PPA conclusi da parte dei venditori, ed Energy Release.

Fonti

Baseload

Struttura di PPA in cui l'acquirente paga un volume fisso di energia per un periodo determinato; la differenza fra volume concordato e produzione effettiva è a carico del produttore (studio DG ENER, 2026). Sul mercato a termine del GME (MTE) il prodotto baseload è l'energia consegnata in tutti i periodi rilevanti del periodo di consegna.

Fonti

Lettera C

Cabina primaria

Stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione con almeno un trasformatore AT/MT o AAT/MT dedicato alla rete di distribuzione. Le aree sottese sono convenzionali, definite dai distributori e pubblicate dal GSE, e si riferiscono all'indirizzo di fornitura del POD. Impianti e utenze connessi alla stessa cabina primaria sono il requisito per incentivi e restituzioni tariffarie.

CACER

Sigla con cui il DM MASE 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) indica le configurazioni nell'ambito delle quali si condivide energia rinnovabile e si accede ai suoi incentivi. Alla tariffa incentivante del decreto accedono tre tipi di configurazione: autoconsumatore a distanza, gruppo di autoconsumatori e CER.

Cliente attivo

Per il D.Lgs. 210/2021 è un cliente finale, o un gruppo di clienti finali nello stesso edificio o condominio, che nei propri locali produce energia per il proprio consumo, accumula o vende energia autoprodotta o partecipa a flessibilità ed efficienza, senza che sia la sua attività principale.

Fonte: Normattiva, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, art. 3, testo vigente (testo in vigore dal 24 gennaio 2026). Verificato il 2 ottobre 2026.

Comunità energetica rinnovabileCER

Comunità disciplinata dall'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci o membri o alle aree locali in cui opera, non realizzare profitti finanziari. La partecipazione è aperta e volontaria e, ai fini dell'energia condivisa, rileva solo la produzione degli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della comunità.

Fonte: Normattiva, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 31 (Comunità energetiche rinnovabili), testo vigente (testo in vigore dal 19 aprile 2026). Verificato il 2 ottobre 2026.

Contratto per differenza a due vieCfD

Contratto tra il gestore di un impianto e una controparte, di solito pubblica, che garantisce una remunerazione minima e limita l'eccesso di remunerazione (regolamento (UE) 2019/943, art. 2). Se il prezzo di mercato è sotto il prezzo concordato la controparte paga la differenza; se è sopra, il produttore la restituisce.

Fonti

Contratto per differenza a una via

Contratto che fissa un prezzo di esercizio: se il prezzo di mercato scende sotto, il produttore riceve la differenza dalla controparte, mentre non restituisce nulla quando il prezzo è più alto (studio per la Commissione europea, DG ENER, 2026).

Fonte: Commissione europea (DG ENER), Understanding the renewables power purchase agreements market. Final report (studio per la Commissione europea) (15 maggio 2026), doi:10.2833/8245351. Verificato il 2 ottobre 2026. Studio redatto da consulenti esterni per la Commissione europea: riflette le opinioni degli autori, non la posizione ufficiale della Commissione. Rapporto finale datato 15 maggio 2026; scheda nel catalogo dell'Ufficio delle pubblicazioni datata 3 luglio 2026.

Contributo di valorizzazioneCACV

Contributo per la valorizzazione dell'energia autoconsumata definito da ARERA nel TIAD ed erogato dal GSE; il DM 414/2023 lo chiama corrispettivo di valorizzazione. Per CER e autoconsumatori a distanza è l'energia autoconsumata per la parte variabile della tariffa di trasmissione in bassa tensione (TRAS_E: 11,90 €/MWh nel 2026); per i gruppi di autoconsumatori comprende anche la componente di distribuzione BTAU più elevata e le perdite di rete evitate.

Contributo PNRR per CER e gruppi di autoconsumatori

Contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per CER e gruppi di autoconsumatori con impianti in Comuni sotto i 50.000 abitanti; gli autoconsumatori a distanza ne sono esclusi. Le domande si sono chiuse il 30 novembre 2025; dal 2026 il programma (Facility CACER) è gestito dal GSE ai sensi dell'art. 27 del D.L. 19/2026.

Lettera E

Energia autoconsumata (autoconsumo diffuso)

Nel TIAD è, per ogni ora, la parte dell'energia condivisa che riguarda i soli punti di connessione situati nella porzione di rete sottesa alla stessa cabina primaria. È la base del contributo di valorizzazione.

Energia condivisa

Nella regolazione ARERA vigente (TIAD) è, in ogni ora, il minimo tra l'energia immessa e l'energia prelevata ai fini della condivisione dall'insieme dei punti di connessione della configurazione situati nella stessa zona di mercato. Dal 24 gennaio 2026 la legge (D.Lgs. 199/2021, art. 2) la definisce su ciascun periodo rilevante non superiore all'ora; l'adeguamento della regolazione ARERA è in corso con la delibera 223/2026/R/eel.

Energy Release

Meccanismo con cui il GSE assegna volumi di energia elettrica nella sua disponibilità. La prima Energy Release (DM MiTE n. 341 del 16 settembre 2022) si svolge nel comparto dedicato della Bacheca PPA; con l'Energy Release 2.0 (D.L. 181/2023, art. 1) il GSE anticipa per 36 mesi alle imprese energivore energia rinnovabile, tramite contratti per differenza a due vie, e le imprese la restituiscono in 20 anni realizzando nuova capacità rinnovabile.

Fonti

ESCo certificata UNI CEI 11352

Nelle Regole operative GSE (versione del 16 luglio 2025) è il requisito che consente a un produttore con un impianto nella configurazione di fare da referente: per la CER vale per il produttore terzo, non membro; per i gruppi di autoconsumatori e per l'autoconsumatore a distanza è l'alternativa ai membri, all'amministratore o legale rappresentante dell'edificio e all'autoconsumatore stesso.

Fonte: GSE, Decreto CACER e TIAD: Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR (Allegato 1), versione del 16 luglio 2025, approvate con decreto direttoriale MASE n. 228 del 17 luglio 2025. Verificato il 2 ottobre 2026.

Lettera F

Fattore di riduzione F

Fattore che riduce la tariffa premio quando l'impianto riceve contributi in conto capitale, ammessi fino al 40%: varia linearmente da 0 (nessun contributo) a 0,50 (contributo del 40%). Non si applica all'energia condivisa da punti di prelievo di enti territoriali, enti religiosi, enti del Terzo settore e di protezione ambientale e persone fisiche.

Fonti

FER X

Meccanismo di sostegno agli impianti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Il FER X a regime è il DM MASE n. 194 del 18 giugno 2026, in vigore dal 7 agosto 2026: contingente massimo di 37,15 GW e, per gli impianti da 200 kW in su, un contratto per differenza a due vie di 20 anni sul prezzo zonale orario del mercato del giorno prima.

Lettera G

Garanzia di origineGO

Documento elettronico che serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001, art. 2). In Italia le GO sono rilasciate dal GSE, valgono 1 MWh e si negoziano sul mercato M-GO del GME o bilateralmente.

Garanzia di ultima istanza (GSE)

Ruolo del GSE, previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 199/2021, di garante per il rischio di inadempimento della controparte nei contratti di lungo termine negoziati sulla piattaforma del GME. Per i contratti del Mercato PPA il DM 152/2025 prevede che il GSE subentri nella posizione della parte inadempiente nei limiti delle risorse disponibili; il D.L. 21/2026 consente di chiedere la garanzia anche per i contratti stipulati fuori dalla Bacheca PPA e registrati su di essa.

Gruppo di autoconsumatori

Gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio. L'energia si condivide tramite la rete di distribuzione, anche con accumuli, serve prima i fabbisogni dei membri e l'eccedenza può essere accumulata e venduta, anche con PPA.

Fonti

Lettera L

Linea diretta (autoconsumo a distanza)

Collegamento tra l'impianto e l'utenza dell'autoconsumatore a distanza lungo non più di 10 km, misurati come distanza minima tra le particelle catastali, al quale non possono essere allacciate altre utenze. La configurazione ammette una sola unità di consumo e un solo impianto; gli oneri generali di sistema si applicano come per l'autoconsumo a distanza tramite rete e si versano a CSEA.

Lettera M

Mercato del giorno primaMGP

Mercato dell'energia elettrica i cui esiti e prezzi sono pubblicati dal GME. Dal 1° ottobre 2025 ha granularità di 15 minuti; nel 2025 i prezzi orari sono andati da 0 a 289 €/MWh. Il FER X a regime calcola il contratto per differenza sul prezzo zonale orario dell'MGP.

Fonti

Mercato PPAMPPA

Piattaforma di mercato organizzato a partecipazione volontaria per la negoziazione di lungo termine di energia rinnovabile, prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 199/2021. Il DM MASE-MEF n. 152 del 20 giugno 2025 ha dato al GME gli indirizzi per svilupparla: contratti standardizzati da 5 a 10 anni, GME controparte centrale, GSE garante di ultima istanza.

Lettera O

Organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile

Terzo che, dal 24 gennaio 2026, i clienti attivi possono nominare per la condivisione dell'energia rinnovabile; può possedere o gestire impianti di produzione o accumulo fino a 6 MW senza diventare cliente attivo (D.Lgs. 210/2021, art. 14). La regolazione ARERA di attuazione è in corso.

Lettera P

Pay-as-produced

Struttura di PPA in cui l'acquirente paga solo l'energia effettivamente prodotta dall'impianto, misurata dal contatore dell'impianto; rischio di profilo e buona parte del rischio di volume ricadono sull'acquirente (studio per la Commissione europea, DG ENER, 2026).

Fonte: Commissione europea (DG ENER), Understanding the renewables power purchase agreements market. Final report (studio per la Commissione europea) (15 maggio 2026), doi:10.2833/8245351. Verificato il 2 ottobre 2026. Studio redatto da consulenti esterni per la Commissione europea: riflette le opinioni degli autori, non la posizione ufficiale della Commissione. Rapporto finale datato 15 maggio 2026; scheda nel catalogo dell'Ufficio delle pubblicazioni datata 3 luglio 2026.

Piena disponibilità di un'area

Per ARERA si ha con la proprietà o con titoli come diritto di superficie, usufrutto, comodato d'uso o locazione; la servitù non è un titolo idoneo (TISSPC, definizioni richiamate anche dal TIAD).

PPA (accordo di compravendita di energia elettrica)

Nella direttiva (UE) 2018/2001 il PPA rinnovabile è un contratto con cui una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica rinnovabile direttamente da un produttore. Il regolamento (UE) 2019/943, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1747, definisce il PPA in senso più ampio come acquisto di energia elettrica da un produttore sulla base di criteri di mercato.

PPA corporate e PPA utility

Il PPA corporate è stipulato fra un'impresa acquirente e un produttore; il PPA utility fra un fornitore di energia (utility) e un produttore (studio per la Commissione europea, DG ENER, 2026).

Fonte: Commissione europea (DG ENER), Understanding the renewables power purchase agreements market. Final report (studio per la Commissione europea) (15 maggio 2026), doi:10.2833/8245351. Verificato il 2 ottobre 2026. Studio redatto da consulenti esterni per la Commissione europea: riflette le opinioni degli autori, non la posizione ufficiale della Commissione. Rapporto finale datato 15 maggio 2026; scheda nel catalogo dell'Ufficio delle pubblicazioni datata 3 luglio 2026.

PPA fisico

Contratto di lungo termine con cui un acquirente (off-taker) si impegna ad acquistare energia elettrica direttamente da un produttore, con consegna dell'energia all'acquirente (studio per la Commissione europea, DG ENER, 2026). Nel glossario del GME il «contratto PPA» dell'art. 28 del D.Lgs. 199/2021 è regolato con consegna fisica.

Fonti

PPA greenfield e brownfield

Il PPA greenfield riguarda un impianto non ancora realizzato; il PPA brownfield un impianto già esistente (studio per la Commissione europea, DG ENER, 2026).

Fonte: Commissione europea (DG ENER), Understanding the renewables power purchase agreements market. Final report (studio per la Commissione europea) (15 maggio 2026), doi:10.2833/8245351. Verificato il 2 ottobre 2026. Studio redatto da consulenti esterni per la Commissione europea: riflette le opinioni degli autori, non la posizione ufficiale della Commissione. Rapporto finale datato 15 maggio 2026; scheda nel catalogo dell'Ufficio delle pubblicazioni datata 3 luglio 2026.

PPA multi-buyer

PPA in cui più acquirenti comprano insieme energia da uno o più impianti rinnovabili (studio per la Commissione europea, DG ENER, 2026).

Fonte: Commissione europea (DG ENER), Understanding the renewables power purchase agreements market. Final report (studio per la Commissione europea) (15 maggio 2026), doi:10.2833/8245351. Verificato il 2 ottobre 2026. Studio redatto da consulenti esterni per la Commissione europea: riflette le opinioni degli autori, non la posizione ufficiale della Commissione. Rapporto finale datato 15 maggio 2026; scheda nel catalogo dell'Ufficio delle pubblicazioni datata 3 luglio 2026.

PPA on-site (private wire)

PPA fisico in cui l'impianto rinnovabile è collegato direttamente al sito di consumo, a valle del contatore (studio per la Commissione europea, DG ENER, 2026). Nel diritto italiano l'impianto direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale è il caso dell'autoconsumo individuale in sito.

Fonti

PPA sleeved

PPA fisico facilitato da un intermediario, come un fornitore, un trader o un aggregatore, che gestisce profilo e volumi fra produzione e consumo (studio per la Commissione europea, DG ENER, 2026).

Fonte: Commissione europea (DG ENER), Understanding the renewables power purchase agreements market. Final report (studio per la Commissione europea) (15 maggio 2026), doi:10.2833/8245351. Verificato il 2 ottobre 2026. Studio redatto da consulenti esterni per la Commissione europea: riflette le opinioni degli autori, non la posizione ufficiale della Commissione. Rapporto finale datato 15 maggio 2026; scheda nel catalogo dell'Ufficio delle pubblicazioni datata 3 luglio 2026.

PPA virtuale (o finanziario)

Accordo finanziario fra produttore e acquirente, detto anche sintetico, che non comporta la consegna fisica dell'energia negoziata (studio per la Commissione europea, DG ENER, 2026).

Fonte: Commissione europea (DG ENER), Understanding the renewables power purchase agreements market. Final report (studio per la Commissione europea) (15 maggio 2026), doi:10.2833/8245351. Verificato il 2 ottobre 2026. Studio redatto da consulenti esterni per la Commissione europea: riflette le opinioni degli autori, non la posizione ufficiale della Commissione. Rapporto finale datato 15 maggio 2026; scheda nel catalogo dell'Ufficio delle pubblicazioni datata 3 luglio 2026.

Prezzo zonalePz

Prezzo dell'energia elettrica riferito a una zona di mercato. Nel 2025 i prezzi zonali medi del mercato del giorno prima sono stati compresi tra 112,16 €/MWh (Sardegna) e 116,79 €/MWh (Centro-Nord) (GME, newsletter di gennaio 2026). Il prezzo zonale orario entra nella parte variabile della tariffa premio ed è il prezzo del ritiro dedicato.

Fonti

Lettera R

Referente (Soggetto Referente)

Persona fisica o giuridica a cui è affidata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso; è responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE. Nella CER il referente è la comunità stessa, che può dare a un altro soggetto un mandato senza rappresentanza annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Ritiro dedicatoRID

Modalità semplificata, attiva dal 1° gennaio 2008, con cui il produttore cede al GSE l'energia immessa in rete in alternativa al mercato libero, ricevendo un prezzo per ogni kWh immesso. Il prezzo è il prezzo zonale orario; per alcuni impianti è disponibile un prezzo minimo garantito (fotovoltaico, 2026: 47,5 €/MWh fino a 1.500.000 kWh all'anno).

Fonti

Lettera S

Scambio sul postoSSP

Servizio del GSE che compensava economicamente l'energia immessa in rete in un'ora con quella prelevata in un'ora diversa, in alternativa alla vendita dell'energia immessa. È soppresso: gli impianti entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025 non possono più accedervi e le convenzioni non si rinnovano oltre 15 anni dal primo accesso.

Fonti

Sistema efficiente di utenzaSEU

Sistema in cui un impianto a fonti rinnovabili o in cogenerazione ad alto rendimento, anche di un soggetto diverso dal cliente, è collegato con una linea privata, senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto di consumo di un solo cliente finale, in un'area di proprietà o nella piena disponibilità del cliente (D.Lgs. 115/2008, art. 2). È una sottocategoria dei sistemi semplici di produzione e consumo.

Fonti

Sistema semplice di produzione e consumoSSPC

Sistema in cui una linea elettrica collega unità di produzione e unità di consumo: sul lato consumo un solo cliente persona fisica oppure unità della stessa persona giuridica o dello stesso gruppo societario; dal 30 aprile 2025 le unità di produzione possono essere gestite anche da persone giuridiche diverse. ARERA lo regola nel TISSPC; dal 26 dicembre 2021 è realizzabile ogni configurazione che rientra nella definizione, non più solo le sottocategorie SAP, SEU, ASE e SEESEU.

Fonti

Lettera T

Tariffa premioTIP

Tariffa incentivante del DM MASE 414/2023 attribuita alla quota di energia condivisa tramite la rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria. Ha una parte fissa che dipende dalla potenza dell'impianto e una parte variabile pari a max(0; 180 - Pz), dove Pz è il prezzo zonale orario, con un tetto; spetta per 20 anni dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

Fonte: MASE, DM MASE 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), testo firmato. Verificato il 2 ottobre 2026.

Testo integrato autoconsumo diffusoTIAD

Allegato A alla delibera ARERA 727/2022/R/eel, integrato e modificato dalla delibera 15/2024/R/eel. Disciplina sette configurazioni di autoconsumo diffuso: gruppo di autoconsumatori, gruppo di clienti attivi, CER, comunità energetica dei cittadini, autoconsumatore a distanza con linea diretta, autoconsumatore a distanza tramite rete, cliente attivo a distanza tramite rete.

Lettera Z

Zona di mercato

Porzione della rete rilevante individuata da Terna nel Codice di rete (Allegato A.24, Rev. 05, in vigore dal 1° gennaio 2021). Le zone sono Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna. L'energia di una CER si può condividere nella stessa zona di mercato; per gli incentivi serve la stessa cabina primaria.

Fonti

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