Normativa

CER dopo le regole GSE: cosa pianificare davvero

di Michele PravadelliPubblicato il Aggiornato il 5 min di lettura

Le regole operative per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono passate dal dibattito politico ai primi progetti reali sotto il decreto CACER (DM 414/2023), che ha sostituito il meccanismo transitorio del 2020 ed è stato poi modificato.

Quadro di riferimento al 2 ottobre 2026: D.Lgs. 199/2021, decreto CACER (DM MASE 414/2023, modificato dal DM 127/2025), TIAD dell'ARERA e Regole operative del GSE nella versione del 16 luglio 2025.

Questa nota è per chi ha una scadenza da rispettare. Le Regole operative del GSE non descrivono un incentivo "pronto all'uso": la realtà operativa sta tra "asset che genera ricavi" e "programma di compliance". Cinque punti da pianificare.

1. L'incentivo è prevedibile. Il cash flow no.

La meccanica tariffaria, una volta studiata, è prevedibile: per 20 anni la tariffa premio segue una formula fissata dal decreto CACER, con una parte base di 60, 70 o 80 €/MWh secondo la taglia dell'impianto, una parte che sale quando il prezzo zonale orario scende sotto 180 €/MWh, un tetto di 100, 110 o 120 €/MWh e una maggiorazione per il fotovoltaico al Centro (+4 €/MWh) e al Nord (+10 €/MWh). Il problema è che l'incentivo si riconosce ex post, sull'energia condivisa calcolata ora per ora (in ogni ora, il minimo tra l'energia immessa in rete dagli impianti della configurazione e quella prelevata dai suoi punti di consumo), e dipende dal comportamento di ogni membro, non solo dall'impianto.

In corso d'anno il GSE versa acconti mensili su una stima, che assume un coefficiente di contemporaneità fra immissioni e prelievi di 0,60. L'importo effettivo arriva con il conguaglio, dall'anno successivo, calcolato sulle misure trasmesse dai gestori di rete.

La domanda per la banca quindi non è "la tariffa è reale?" ma "quanta energia condivisa stimiamo per questo profilo di membri?" La risposta cambia molto per caso d'uso. Una CER residenziale ha un profilo diverso da una ancorata al carico continuo di una PMI industriale: le grandi imprese non possono essere membri di una CER.

2. La governance conta prima di quanto si pensi.

Lo statuto (chi ammette nuovi membri, come si distribuisce l'eccedenza, come si gestiscono le dispute) non è solo un documento di compliance, anche se le Regole operative del GSE ne fissano gli elementi essenziali: dalla partecipazione aperta e volontaria al diritto di uscita, fino alla destinazione della tariffa premio eccedentaria. È l'architettura che decide se il progetto è finanziabile, espandibile, trasferibile.

Un template generico copiato da un aggregatore va rilavorato prima che il primo membro serio entri. Meglio scriverlo bene una volta, all'inizio.

3. Il ruolo delle ESCo va ripensato.

Le Regole operative del GSE consentono a una ESCo certificata UNI CEI 11352 di fare da soggetto referente della CER anche senza esserne membro, purché sia produttrice di un impianto della configurazione. Nella nostra lettura il caso commerciale si sta spostando da "facciamo tutto" a "facciamo le cose che richiedono davvero bilancio e team di ingegneria": statuti, coinvolgimento della comunità, monitoraggio e reportistica tendono a passare a specialisti.

Per le ESCo di medie dimensioni è una buona notizia: possono concentrarsi sulle parti redditizie e coordinare specialisti per il resto.

4. La data governance è dove i progetti si rompono.

Le regole GSE presuppongono una configurazione tenuta in ordine: anagrafica di membri e punti di connessione aggiornata (aggiunte e rimozioni di impianti e punti di prelievo vanno comunicate al GSE entro 120 giorni), una rendicontazione annuale al GSE dei benefici e di come sono stati ripartiti, una contabilità separata per ogni tipo di contributo. Le misure di immissione e prelievo le trasmettono al GSE i gestori di rete, ogni mese; il referente le ritrova sul portale GSE, ora per ora e punto per punto, ed è da quei dati che conviene partire per la ripartizione interna. Un impianto e una lista di membri non sono una CER, dal punto di vista dell'auditabilità.

Secondo noi è su questa dimensione che i progetti si separeranno. Chi tratta il monitoraggio come parte centrale del progetto procederà più spedito; chi lo aggiunge a posteriori passerà più tempo a correggere che a crescere.

5. "Un impianto, una comunità" non è una strategia.

Conviene trattare la prima CER come una prova di concetto: un impianto, un comune, un carico ancora. Quello che conta è la seconda.

Le parti riutilizzabili (statuto, modello di incentivo, stack di monitoraggio, onboarding membri) sono dove il programma scala: chi progetta per il riuso da subito arriva alla seconda CER senza ripartire da zero.

Che cosa fa il GSE in una CER

Il GSE eroga il servizio per l'autoconsumo diffuso, a cui la CER accede con una domanda per ciascuna configurazione, presentata dal suo referente. In istruttoria verifica i requisiti, tra cui l'appartenenza di tutti i punti di connessione della configurazione all'area della stessa cabina primaria, e solo con esito positivo attiva il contratto con il referente. Calcola l'energia condivisa oraria di ogni configurazione sulle misure dei gestori di rete e riconosce al referente la tariffa premio e il contributo di valorizzazione, dove spettano: acconti mensili in corso d'anno, poi il conguaglio entro il 15 maggio dell'anno successivo (vedi il punto 1). Per tutto il periodo di incentivazione può verificare la configurazione con controlli documentali e sopralluoghi, anche senza preavviso, per accertare che i requisiti sussistano e permangano.


Per chiarezza: Altheon non è una ESCo e non assume il ruolo di soggetto referente di una CER. Se state avviando una CER, o ne seguite una come consulenti, e qualcosa di questa nota vi riguarda, scriveteci.

Fonti

Tariffa premio, durata, requisiti per le imprese e soglia sulla tariffa eccedentaria: MASE, DM 7 dicembre 2023, n. 414 (decreto CACER), art. 3, art. 4 e Allegato 1, modificato dal DM MASE 16 maggio 2025, n. 127. Statuto, membri, referente, domanda per ciascuna configurazione e istruttoria, acconti e conguaglio, rendicontazione, dati di misura, modifiche alle configurazioni e verifiche: GSE, Regole operative CACER (versione del 16 luglio 2025), Parte II, par. 1.2.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.3, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.2.1.1, 2.2.2.1.2, 2.2.2.1.3, 2.2.2.2.2, 2.2.3, 2.3 e 2.4.1; il cap. 3 della Parte II regola il passaggio dal meccanismo transitorio dell'art. 42-bis del DL 162/2019 a quello del decreto CACER. Energia condivisa e compiti del GSE nel servizio per l'autoconsumo diffuso (domanda tramite il referente, verifica dei requisiti e contratto, calcolo dell'energia condivisa, contributi al referente, misure dei gestori di rete, verifiche): TIAD, Allegato A alla delibera ARERA 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, come modificato dalla delibera 15/2024/R/eel, art. 1, lett. t), e artt. 4, 6, 7, 8 e 12. Soci e membri di una CER: D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 31 (testo vigente, consultato il 2 ottobre 2026).

Aggiornamento del 2 ottobre 2026: tolto l'aggettivo "definitivo" riferito al quadro, perché il decreto CACER è stato modificato dal DM 127/2025; l'incentivo è descritto sull'energia condivisa oraria, con acconti stimati e conguaglio; sono stati aggiunti i parametri della tariffa premio, gli elementi obbligatori dello statuto, l'esclusione delle grandi imprese, il caso in cui una ESCo può fare da referente e gli adempimenti sui dati; le osservazioni di mercato senza fonte sono state dichiarate come nostra lettura o tolte, compresa la previsione a 12 mesi; sono state aggiunte le fonti.

Aggiornamento del 3 ottobre 2026: aggiunta la sezione «Che cosa fa il GSE in una CER», con le fonti. Questo articolo non costituisce consulenza legale.

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